Tempo fa abbiamo pubblicato un articolo a proposito del D.L. 104 sul possesso di armi e puntualmente una schiera di difensori di Salvini, cacciatori e appassionati/detentori vari di armi ha tempestato sito e social di critiche raramente argomentate nello specifico del decreto e della nostra posizione. Considerando il tono esacerbato di alcune di queste critiche, ma anche la volontà da parte di alcuni lettori di discutere nel merito, ritengo opportuno fare delle piccole precisazioni su tale articolo, ribadendo comunque i punti salienti della nostra lettura del decreto.

Iniziamo dalla prima questione sollevata dai nostri critici, inerente il rilascio del porto d’armi: è vero che il certificato compete a specialisti di medicina legale dei distretti sanitari, di strutture sanitarie militari, della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco o da singoli medici della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco purché in servizio attivo e permanente. Il rinnovo la certificazione, però, spetta a medici competenti della ASL, medici delle strutture militari, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco senza indicazioni sullo stato di servizio e quindi anche in quiescenza, come per la patente.

Chiarito questo, passiamo ai punti successivi.

Innanzitutto, nell’articolo non c’è scritto che il fatto di poter fare le richieste tramite PEC escluda la possibilità di farla di persona negli appositi uffici. Per quanto riguarda la mancanza di un database aggiornato, poi, come indicato, non vi sono dubbi che l’impegno di Salvini con il Comitato Direttivo 477 fosse per la tutela dei diritti, valori ed eccellenze italiane fra cui, dato l’interlocutore, le armi.

Per quanto riguarda la mancanza di un database aggiornato, il Viminale non ha mai reso noti il reale numero di armi detenute in Italia e di tutte le licenze e rinnovi, come riferito dal Dr. Giorgio Beretta, analista internazionale e nazionale di sistemi militari ed armi leggere e che svolge la sua attività per l’Osservatorio Permanente delle armi leggere. Bisogna anche considerare che oltre alle licenze per uso venatorio, per difesa personale, per le guardie giurate, e per l’uso sportivo per cui esiste un database aggiornato, esiste il “nulla osta” (possibilità di acquistare di armi senza porto d’armi) e che, inoltre, con una licenza è possibile acquistare diverse armi.

Quanto alla specchiata moralità e ai severi controlli, abbiamo già visto quali sono i criteri per la licenza di porto d’’armi e per il rinnovo e quali sono i tempi di rinnovo, ma visto il numero importante in Italia di mogli, ex compagne e figli uccisi con armi da fuoco da persone che detenevano legalmente il porto d’armi, forse tali controlli dovrebbero essere ancora più ravvicinati e approfonditi. Di questo, però, non si può attribuire responsabilità all’attuale DL che, anzi, ha diminuito da 6 a 5 anni l’obbligo di rinnovo. È una restrizione che non sembra tale da incidere sensibilmente, ma pure si può apprezzare che non c’è un ammorbidimento anche su questo punto.

Passiamo ad un ulteriore punto da chiarire: il DCM 11/5/18 Gentiloni-Minniti, ultimo atto legislativo del Governo prevedeva espressamente un’autocertificazione, da presentare con tutta la documentazione necessaria per ottenere il porto d’armi, che attestasse di aver informato tutti i conviventi maggiorenni, compresi i conviventi more uxorio, della detenzione di armi.

Passiamo ora in rassegna le diverse categorie di arma da fuoco con le rispettive restrizioni.

Categoria A – Armi da fuco proibite

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;

2. Le armi da fuoco automatiche;

3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;

4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;

5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

Categoria B – Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale;

3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;

4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;

5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;

6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm;

7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica.

Categoria C – Armi da fuoco soggette a dichiarazione

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6;

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;

3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7;

4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale;

Come si evince dall’elenco, le armi semiautomatiche si possono acquistare previa autorizzazione ed esistono modelli di Kalashnikov semiautomatici;

Ho chiaramente esposto che la dotazione di armi di cui all’art. 2 sono concesse per la maggior parte a collezionisti e tiratori sportivi (di cui sono aumentate le categorie riconosciute), che c’è un numero massimo da utilizzare legalmente nei caricatori e anche un numero massimo di proiettili acquistabili annualmente, ma In Italia le armi si usano in modo improprio più frequentemente che in altri Paesi europei tant’è che ogni 100mila abitanti vi sono 0,9 morti per arma da fuoco e che il 41% degli omicidi viene commesso con armi da fuoco. Il rischio di un utilizzo che un po’ coloritamente abbiamo definito da Far West, quindi, è purtroppo ipotizzabile con maggiori possibilità di acquisto di armi.

Miriam

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