Segnaliamo questo articolo del sindacato ADL Cobas rispetto a una sentenza “storica” a favore di una ventina di lavoratori impiegati in compiti di guardiania in alcune filiali venete del gruppo bancario Intesa Sanpaolo. È molto positivo che questi lavoratori abbiano abbinato la loro azione legale a una serie di iniziative di lotta, senza fidarsi soltanto delle leggi dello Stato e della UE: nessuna legge o costituzione difenderà mai seriamente la classe lavoratrice dalla sete di profitto dei banchieri e degli industriali!


Dopo quasi 2 anni, grazie alla mobilitazione permanente di Adl Cobas e dei lavoratori, arriva il verdetto: Sicuritalia dovrà applicare il ccnl Pulizia/Multiservizi, sostituendo quello dei Servizi Fiduciari che aveva gravemente penalizzato i lavoratori con una decurtazione dello stipendio. La vicenda ha dell’incredibile. I lavoratori, che sono una ventina a livello regionale ed operano nelle varie filiali di Intesa San Paolo con compiti anche di responsabilità, si erano visti decurtato il loro già esiguo salario previsto dal CCNL Multiservizi/Pulizie (circa 1200 € lorde al mese per 170 ore mensili – per un netto di circa 1000 €) di circa 400 €, passando ad un lordo orario di 4,60 € equivalente ad una paga lorda mensile di € 870, equivalente a circa 600 € netti. Tale rocambolesca operazione era stata resa possibile dal fatto che queste azienda che svolgono mansioni di guardiania e vigilanza hanno la possibilità di applicare il contratto “Servizi fiduciari e vigilanza privata” sottoscritto da CGIL e CISL che prevede appunto minimi tabellari di quel tipo.

Dal mese di ottobre 2016 un gruppo di questi lavoratori che operano a Padova, Rovigo e Vicenza, dopo avere tentato varie strade con altri sindacati, si erano rivolti a noi e avevamo deciso di intraprendere una iniziativa sindacale che si concretizzava in alcune iniziative di sciopero e con l’avvio dell’azione legale che contestava il cambio di appalto su due ordini di problemi: il primo era inerente al fatto che è entrata in vigore dal luglio del 2016 una nuova normativa (L. 122/2016) che recepisce una Direttiva Europea in tema di cambi di appalto; il secondo atteneva all’art. 36 della costituzione dato che con 600 € al mese non è possibile mantenere un livello di vita dignitoso per sé e per la propria famiglia.

La risposta di Sicuritalia era stata di respingere ogni tentativo di accordo, rispondendo anche con il trasferimento dei lavoratori che si erano esposti maggiormente. Ma questa ordinanza poteva rendere giustizia della battaglia avviata con questi lavoratori e apriva una nuova strada in tema di cambi di appalto, in quanto veniva sancito per la prima volta in Italia che, in caso di cambio di appalto, ed in assenza di discontinuità d’impresa l’acquisizione del personale addetto all’appalto ricondotto al trasferimento d’azienda e dunque applicare l’art. 2112 c.c. che prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario con conservazione di tutti i diritti che ne derivano con il passaggio al subentrante senza soluzione di continuità.
Ciononostante Sicuritalia non recepiva la sentenza e i lavoratori si vedevano costretti a continuare il percorso di lotta sia davanti al posto di lavoro che nelle aule giudiziarie.
Sicuritalia si rifiutava di reintegrare il lavoratore sospeso, di pagare quanto dovuto in termini di differenze retributive e di reinserire un altro lavoratore nel suo posto di lavoro a Padova, dopo che lo stesso era stato trasferito per ripicca in un altra sede. Tutto ciò in barba alla legge, oltre che al principio di giustizia che tale legge tutela. Si dava seguito alle azioni esecutive già in atto per far valere un diritto riconosciuto dalla giustizia in ben tre sentenze del Tribunale di Padova anche attraverso il pignoramento dei conti correnti della società.

Finalmente, dopo tanto attesa, con sentenza del Tribunale di Padova del 26/10/2018, il giudice del lavoro di Padova è stato accertato come nel caso in questione non sia riscontrabile una “discontinuità d’impresa” e quindi l’acquisizione del personale addetto all’appalto dovrà essere ricondotto al trasferimento d’azienda. Infatti, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Dunque, recita la sentenza: “accertato che nell’appalto di servizi di reception e guardiania presso Banca Intesa San Paolo Spa vi è stata una cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cc con conseguente diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Sicuritalia Servizi fiduciari soc coop, alle medesime condizioni contrattuali e retributive godute in precedenza, ordina alla Società convenuta di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro dei ricorrenti nel rispetto di tali condizioni;
condanna Sicuritalia Servizi Fiduciari a rifondere ai ricorrenti le spese legali”.
Vi è quindi una chiara condanna da parte del Giudice nei confronti di Sicuritalia, accogliendo in toto le richieste dei lavoratori non solo per quanto riguarda il ripristino del CCNL adatto ma anche per quanto riguarda le differenze retributive dei mesi passati.

È questa una grande vittoria dei lavoratori, che da un lato assicura la prosecuzione del rapporto di lavoro nei termini del precedente CCNL applicato e dall’altro riconosce l’illegittimità del trattamento ricevuto sino a questo momento. E’ un segnale anche per tutti i lavoratori assunti da Sicuritalia presso tutti gli altri appalti esistenti. È inoltre un ottimo segnale, che a partire dal recepimento della Direttiva Europea, da una scossa ad un sistema che in Italia soprattutto nell’ambito delle cooperative, continua ad approfittare di normative fatte ad hoc per penalizzare e sottopagare i lavoratori. È un segnale inoltre, di come organizzarsi e lottare nei luoghi di lavoro paghi sempre quando si è determinati a far valere i propri diritti!

 

ADL Cobas

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